Donne nel mondo - Voci di donne Mentana

VIOLENZA SESSUALE

 

La legge 15 febbraio 1996 n. 66, abrogando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un reato che offende la morale e la società, ha finalmente riconosciuto e tutelato il diritto delle donne, intendendo la violenza sessuale come delitto contro la persona. La normativa attuale punisce chiunque costringa una donna, con violenza o minaccia, a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è particolarmente elevata (da 5 a 10 anni) e viene comminata a seguito di un processo che, se lo richiedi, può essere tenuto a porte chiuse, senza la partecipazione del pubblico e senza che il tuo nome e la tua immagine possano apparire sui giornali. Pene ancora più severe sono stabilite in caso di violenza sessuale di gruppo. La nuova legge stabilisce, inoltre, che ogni atto sessuale, anche consenziente, compiuto su una persona di età inferiore ai 13 anni è da ritenersi violenza sessuale. Dopo che hai subito violenza è molto importante che tu ti rechi prima possibile da un medico di fiducia o in ospedale affinché venga certificato il tuo stato di salute e le eventuali lesioni sia fisiche che psicologiche. Fallo anche se non presenti segni visibili di violenza, l’importante è che il medico rilevi anche il tuo stato di agitazione e paura, il reato, infatti, è punito anche se la violenza sessuale non si è compiuta ma il tuo aggressore ne aveva tutta l’intenzione ed è stato fermato per una causa esterna e non per sua volontà (es. sei riuscita a scappare o è intervenuto qualcuno). Certificati ti serviranno per ottenere un risarcimento dei danni nei tuoi confronti e per avvalorare la tua parola. Perché si punisca il responsabile è necessario che si presenti querela neisuoi confronti, o, se non conosci la persona, verso ignoti; la querela deve essere presentata da te personalmente entro sei mesi dal giorno in cui hai subito la violenza, ad un ufficio della Polizia giudiziaria, o ai Carabinieri o, per mezzo di un avvocato, direttamente alla Procura della Repubblica. Una volta proposta la querela non puoi più ritirarla ed il procedimento penale avrà il suo corso indipendentemente dalla tua volontà. Se hai meno di 14 anni o se la violenza ti è stata inferta dal genitore o da un convivente o comunque da persona a cui sei affidata, oppure da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni, o se la violenza viene compiuta alla presenza di un minore, il procedimento si apre d’ufficio, anche senza querela. Ciò significa che chiunque ne sia venuto a conoscenza, può denunciare il fatto e si apre un procedimento penale indipendentemente dalla volontà di chi ha subito la violenza. Durante il processo non dovrebbero esserti rivolte domande sulla tua vita privata, sul tuo modo di vestire o sulla tua sessualità, se succede fallo presente a chi ti interroga. Potrai farti assistere da un avvocato di fiducia che, se rientri in fasce di reddito molto basse, potrà essere pagato dallo Stato; potrai anche costituirti parte civile chiedendo i danni sia materiali che morali che hai subito, nonché farti affiancare nel processo da associazioni di donne. Se il reato è stato commesso da un tuo prossimo congiunto o da un convivente puoi chiedere al giudice un provvedimento di allontanamento di chi ti ha usato violenza dalla casa familiare. Se necessario puoi chiedere al giudice che il colpevole non si avvicini ai luoghi che frequenti abitualmente, al tuo luogo di lavoro, nonché che venga a te attribuito un assegno di mantenimento se non hai mezzi adeguati.