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La legge 15 febbraio 1996 n. 66, abrogando la precedente disciplina che considerava
la violenza sessuale come un reato che offende la morale e la società, ha
finalmente riconosciuto e tutelato il diritto delle donne, intendendo la violenza
sessuale come delitto contro la persona.
La normativa attuale punisce chiunque costringa una donna, con violenza o
minaccia, a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è particolarmente elevata
(da 5 a 10 anni) e viene comminata a seguito di un processo che, se lo richiedi,
può essere tenuto a porte chiuse, senza la partecipazione del pubblico e senza
che il tuo nome e la tua immagine possano apparire sui giornali.
Pene ancora più severe sono stabilite in caso di violenza sessuale di gruppo.
La nuova legge stabilisce, inoltre, che ogni atto sessuale, anche consenziente,
compiuto su una persona di età inferiore ai 13 anni è da ritenersi violenza sessuale.
Dopo che hai subito violenza è molto importante che tu ti rechi prima possibile
da un medico di fiducia o in ospedale affinché venga certificato il tuo
stato di salute e le eventuali lesioni sia fisiche che psicologiche. Fallo anche se
non presenti segni visibili di violenza, l’importante è che il medico rilevi
anche il tuo stato di agitazione e paura, il reato, infatti, è punito anche se la
violenza sessuale non si è compiuta ma il tuo aggressore ne aveva tutta l’intenzione
ed è stato fermato per una causa esterna e non per sua volontà (es. sei riuscita
a scappare o è intervenuto qualcuno). Certificati ti serviranno per ottenere un
risarcimento dei danni nei tuoi confronti e per avvalorare la tua parola.
Perché si punisca il responsabile è necessario che si presenti querela neisuoi confronti, o, se non conosci la persona, verso ignoti; la querela deve essere
presentata da te personalmente entro sei mesi dal giorno in cui hai subito la
violenza, ad un ufficio della Polizia giudiziaria, o ai Carabinieri o, per mezzo di un
avvocato, direttamente alla Procura della Repubblica. Una volta proposta la querela
non puoi più ritirarla ed il procedimento penale avrà il suo corso indipendentemente
dalla tua volontà.
Se hai meno di 14 anni o se la violenza ti è stata inferta dal genitore o da un
convivente o comunque da persona a cui sei affidata, oppure da un pubblico ufficiale
o incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni, o se la
violenza viene compiuta alla presenza di un minore, il procedimento si apre d’ufficio,
anche senza querela. Ciò significa che chiunque ne sia venuto a conoscenza,
può denunciare il fatto e si apre un procedimento penale indipendentemente
dalla volontà di chi ha subito la violenza.
Durante il processo non dovrebbero esserti rivolte domande sulla tua vita privata,
sul tuo modo di vestire o sulla tua sessualità, se succede fallo presente a chi
ti interroga.
Potrai farti assistere da un avvocato di fiducia che, se rientri in fasce di reddito
molto basse, potrà essere pagato dallo Stato; potrai anche costituirti parte
civile chiedendo i danni sia materiali che morali che hai subito, nonché farti affiancare
nel processo da associazioni di donne.
Se il reato è stato commesso da un tuo prossimo congiunto o da un convivente
puoi chiedere al giudice un provvedimento di allontanamento di chi ti ha
usato violenza dalla casa familiare. Se necessario puoi chiedere al giudice che il
colpevole non si avvicini ai luoghi che frequenti abitualmente, al tuo luogo di lavoro,
nonché che venga a te attribuito un assegno di mantenimento se non hai mezzi
adeguati.
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